NORME DEL CODICE DELLA STRADA
Per ciclisti.......
In questa sezione vogliamo richiamare la Vostra attenzione sulle norme del Codice della Strada che riguardano in modo specifico i ciclisti, infatti non dobbiamo mai dimenticarci che anche la nostra categoria rientra tra quelle annoverate negli "utenti della strada" esattamente al pari di automobilisti, motociclisti, pedoni ecc.... e quindi ciò comporta che la nostra condotta, durante la circolazione su strada, debba essere rispettosa delle specifiche norme previste dal codice sperando sempre, essendo il ciclista una delle categorie deboli tra gli utenti della strada (al pari dei pedoni), nel rispetto da parte dei guidatori di veicoli a motore, coscienti sempre del fatto che il rispetto per averlo bisogna prima darlo e questo vale per tutti......
ARTICOLI SPECIFICI
Gli articoli del Codice della Strada che riguardano i ciclisti sono l'Art. 50 (Velocipedi), Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi) e Art. 182 (Circolazione dei Velocipedi). Vediamoli ora nello specifico:
ARTICOLO 50: Velocipedi (biciclette, tandem, quadricicli, biciclette elettriche)
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita (comunemente dette biciclette elettriche), dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW (250 Watt) la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare (se il motore elettrico rimanesse in funzione quando il ciclista smette di pedalare non avremmo più una bicicletta elettrica ma un ciclomotore elettrico con tutti gli obblighi che ne deriverebbero come assicurazione, tassa di circolazione, revisione ecc...).
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
ARTICOLO 68: Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.
ARTT. 68 e 69 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69 (caratteristiche e modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e caratteristiche e modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli e caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica), è soggetto a sanzione amministrativa.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto a sanzione amministrativa.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, a sanzione amministrativa.
ARTICOLO 182: Circolazione dei velocipedi.
ART. 182 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170 (è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore).
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie (anche di giorno) hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita' come quelli indicati di seguito:
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto a sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa è aumentata quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.